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Smart working o lavoro agile

Smart working o lavoro agile

Una modalità lavorativa che consente al lavoratore dipendente di non avere vincoli di orario e luogo di lavoro


Lo smart working o lavoro agile è stato disciplinato in Italia dalla legge n. 81/2017, sebbene fosse già in uso da alcuni anni, con l’esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori,

La norma definisce il lavoro agile una “modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Quindi, non una nuova tipologia contrattuale, ma un preciso modello di organizzazione del lavoro, applicabile anche nel settore pubblico.

Il rapporto di lavoro agile presuppone obbligatoriamente un contratto scritto tra le parti e può essere a tempo determinato o indeterminato. In virtù di tale accordo, i dipendenti possono lavorare in parte presso i locali dell'azienda, in parte all’esterno (da casa o in mobilità), senza una postazione fissa e senza orari predefiniti, benché nel rispetto dei limiti massimi di orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Il lavoro agile è reso possibile dall’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, che devono essere forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento. La possibilità fornita dalle nuove tecnologie di poter svolgere il proprio lavoro lontano dall’azienda e senza vincoli orari non deve però comportare un’indeterminata e incondizionata disponibilità e reperibilità del lavoratore, che avrà “diritto alla disconnessione”. Nell’accordo, infatti, devono sempre essere indicati i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Allo stesso modo, devono essere individuate le modalità con cui il datore di lavoro verifica l’attività svolta e i comportamenti sanzionabili.

Il lavoratore “agile” ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Particolari disposizioni riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve informare il dipendente sui rischi generali e specifici legati all’attività svolta e il lavoratore deve cooperare con l’azienda per attuare tutte le necessarie misure di prevenzione dei rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. Al lavoratore è riconosciuta inoltre la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dell’azienda.


Riferimenti normativi
Legge n. 81/2017