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Obblighi e tutele
Gli obblighi delle imprese e le tutele per gli apprendisti
Obblighi e sanzioni
I datori di lavoro, durante l'erogazione della formazione al lavoratore assunto, sono tenuti ad alcuni adempimenti, non solo in sede di attivazione del contratto, ma anche nel corso delle attività.
In particolare nel corso dell'incarico lavorativo/formativo il datore di lavoro è inoltre tenuto a:
- registrare le presenze durante il percorso di formazione;
- attestare al termine della formazione effettuata i risultati conseguiti sul libretto formativo del cittadino.
Sanzioni
In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La totale assenza della formazione può determinare oltre alla sanzione anche la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tutele per gli apprendisti
Il D.lgs n. 81/2015 artt. 41-47 elenca le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori, ossia:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;
- maternità;
- assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono sempre coperti economicamente in caso di malattia dall'INPS, durante il periodo di formazione dai contratti collettivi, indipendentemente dalle specifiche regole stabilite.
Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli apprendisti le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatorie, ovvero si estendono loro l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la maternità, nonché il diritto all'assegno familiare. Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto superiore a trenta giorni (es. congedo parentale), secondo quanto disposto dai contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo formativo di apprendistato.