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La sospensione degli obblighi

La sospensione degli obblighi

Gli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 possono essere sospesi per un certo periodo di tempo nel caso di imprese che abbiano in corso le seguenti procedure di crisi:

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • Contratto di solidarietà;
  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
  • Fondo Esuberi (per il settore Credito);
  • Mobilità;
  • Licenziamento collettivo;
  • Amministrazione controllata;
  • La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non sospende gli obblighi.


La procedura di mobilità o di licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale; le altre situazioni di crisi prevedono invece la sospensione soltanto per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa, e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi.

Le istanze per ottenere la sospensione dagli obblighi vanno inoltrate esclusivamente attraverso il portale regionale www.cliclavoroveneto.it/collocamento-mirato, accedendo al servizio “GEDI-domanda” e selezionando la voce di menù “Richiesta sospensione dagli obblighi”.