Informazioni

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L’associazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione

Il contratto prevede la partecipazione agli utili in cambio di capitale o lavoro

associazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione è un contratto regolamentato dal codice civile (artt. 2.549-2.554) attraverso il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto. Precedenti interventi legislativi avevano notevolmente ridotto il ricorso a tale contratto, ma il D.Lgs n. 81/2015, uno dei decreti attuativi della Riforma Jobs Act, ha abrogato definitivamente tale contratto se prevede l'apporto di lavoro o di lavoro e capitale, cosiddetto apporto misto. Pertanto, a seguito di tale modifica, è possibile instaurare rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro solo se l'associato non sia persona fisica ma, ad esempio, operi in forma societaria.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 24 giugno 2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Le caratteristiche

Le caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione sono:

  • diritti dell'associante (a differenza di un contratto di tipo associativo, in cui i contraenti partecipano in maniera paritetica alla gestione dell'impresa, nell'associazione in partecipazione la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante);
  • diritti dell'associato (all'associato è attribuito il potere di controllo con modalità e misure previste contrattualmente; l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno al fine di conoscere i dati di bilancio in base ai quali viene determinata la sua quota di partecipazione agli utili);
  • diritti dei terzi (i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo verso l'associante);
  • partecipazione agli utili e alle perdite (se non è stabilito diversamente, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, anche se le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto). L'associato non ha alcuna garanzia di guadagno, subendo direttamente le conseguenze dell'andamento (buono o cattivo) dell'attività. Il compenso sarà percepito solo se saranno realizzati utili. La stessa quantificazione della partecipazione agli utili e le modalità di pagamento sono lasciate alla contrattazione tra le parti.
     

A meno che non sia diversamente stabilito, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Riferimenti normativi
D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015