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Incentivi all'assunzione di persone con disabilità
Per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità la Legge 68/99 e/o altre normative regionali e nazionali riconoscono ai datori di lavoro gli incentivi e le agevolazioni di seguito riportati.
Agevolazioni Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
L’articolo 13 della Legge 68/99 prevede il riconoscimento di un incentivo alle aziende soggette all’obbligo che assumono persone disabili. L’incentivo è erogato alle condizioni e con le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
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| Tipologia contrattuale | Misura dell'incentivo |
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Fisica | Superiore al 79% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
| 36 mesi |
Compresa tra il 67% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
| 36 mesi | |
Intellettiva o psichica | Superiore al 45% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
| 60 mesi |
Assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi |
| Per tutta la durata del contratto |
L’incentivo è riconosciuto anche alle aziende non soggette all’obbligo.
La procedura per ottenere l’incentivo è la seguente: una volta chiesto ed ottenuto il nulla osta all'assunzione dal collocamento mirato dell'ambito territoriale di competenza, preventivamente all'assunzione, il datore di lavoro presenta all'INPS istanza di ammissione agli incentivi ex art. 13 della L. 68/1999. L'istanza deve essere presentata solo per via telematica accedendo al cassetto previdenziale delle aziende o, alternativamente, alla piattaforma “DiResCo”. Entro 5 giorni dalla richiesta l'INPS fornirà telematicamente riscontro all'istanza sulla spettanza dell'incentivo e sulla disponibilità di risorse. In caso di riscontro positivo, entro 7 giorni il datore di lavoro dovrà procedere alla stipula del contratto ed entro 14 giorni dovrà comunicare l'assunzione all'INPS. In caso di mancato rispetto di tali termini il datore di lavoro decadrà dall'incentivo.
Per il dettaglio dei requisiti e le modalità di richiesta ed erogazione si rinvia alla nota INPS n. 99/2016.
Contributi INAIL per l’inserimento lavorativo
L'INAIL riconosce contributi ai datori di lavoro sia per realizzare progetti personalizzati per il reinserimento e l’integrazione nell’attività lavorativa di persone che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, hanno bisogno di interventi mirati per consentire o agevolare la conservazione del loro posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, sia per l'assunzione di persone con disabilità da lavoro invalidatesi presso altro datore di lavoro. I contributi erogati dall'INAIL sono diretti a tre tipologie di interventi, con un rimborso complessivo massimo pari a 150.000 euro per ciascun progetto. È prevista la possibilità di richiedere un anticipo fino al 75% dell'importo.
I benefici sono previsti sia per assunzioni con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, sia per rapporti di lavoro flessibili o a tempo determinato, fatta salva una valutazione del rapporto costi benefici. Resta escluso il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.
Per il dettaglio dei requisiti e le modalità di richiesta ed erogazione si vedano le circolari INAIL 51/2016, 30/2017 e 6/2019. Per maggiori informazioni: www.inail.it
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I contributi dell'INAIL per i disabili da lavoro sono cumulabili con gli incentivi per l'assunzione erogati dall'INPS (art. 13 L. 68/99).
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Alle risorse del Fondo nazionale si aggiungono quelle del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, volte al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo (art. 14 L. 68/99).
Per l’anno 2020 sono previsti in Veneto:
a) incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, non agevolate dal Fondo nazionale e non avvenute per effetto di una chiamata numerica o di una diffida ad adempiere agli obblighi occupazionali, che rientrano nelle seguenti tipologie:
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Non soggetto all'obbligo L. 68/99 | Iscritto collocamento mirato in Veneto con invalidità fisica inferiore al 67% | Assunzione a tempo indeterminato per almeno 21 ore settimanali |
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Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato per almeno 21 ore (*) |
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Iscritto collocamento mirato in Veneto con invalidità fisica inferiore al 67% con più di 55 anni | Assunzione a tempo indeterminato per almeno 21 ore settimanali |
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Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato per almeno 21 ore (*) |
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Soggetto all'obbligo L. 68/99 | Iscritto collocamento mirato in Veneto con invalidità fisica inferiore al 67% in possesso di uno dei seguenti requisiti: - bassa scolarità (titolo studio non superiore alla licenza media); - età superiore a 45 anni; - disabilità sensoriale | Assunzione a tempo indeterminato per almeno 21 ore settimanali |
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Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato per almeno 21 ore (*) |
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Iscritto collocamento mirato in Veneto con invalidità inferiore al 67% con più di 55 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: - bassa scolarità (titolo studio non superiore alla licenza media); - disabilità sensoriale | Assunzione a tempo indeterminato per almeno 21 ore settimanali |
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Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato per almeno 21 ore (*) |
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Soggetto o non soggetto all'obbligo L. 68/99 |
| Assunzione a tempo determinato di durata compresa tra 3 e 12 mesi *** | Incentivo pari alla percentuale di invalidità diminuita di 25 punti della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali desunta dalla busta paga |
| Assunzione a tempo determinato di durata compresa tra 3 e 24 mesi *** | ||
| Assunzione a tempo determinato di durata compresa tra 3 e 12 mesi *** | Incentivo pari al 75,00% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali desunta dalla busta paga | |
| Assunzione a tempo determinato di durata compresa tra 3 e 24 mesi *** | ||
(**) Per lavoratore assente dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi si intende che il lavoratore non deve aver avuto nei 24 mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro di tipo subordinato. (***) Il lavoratore deve svolgere un orario settimanale di almeno 21 ore. |
Per le assunzioni a tempo indeterminato l'incentivo è erogato a verifica della permanenza del rapporto di lavoro decorsi 12 mesi dall'assunzione. È previsto il riconoscimento di un ulteriore incentivo del medesimo importo decorsi 24 mesi dall’assunzione, a condizione che il lavoratore sia ancora inserito nel medesimo organico aziendale.
La richiesta di incentivo all'assunzione va inviata alla Regione del Veneto – Direzione Lavoro, entro 60 giorni dall'assunzione o trasformazione, all'indirizzo mail lavoro@pec.regione.veneto.it utilizzando esclusivamente l'apposito formulario disponibile on-line completo degli allegati richiesti. Per maggiori informazioni e per il formulario in formato compilabile: www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68, DGR Veneto n. 1206/2019;
b) incentivi per le aziende che sostengono spese per l’adattamento del luogo di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche. L'incentivo spetta in caso di assunzione di lavoratore disabile o di aggravamento delle condizioni di salute di un lavoratore già in forza. Le spese devono essere essenziali e pertinenti all'obiettivo di consentire al disabile l'accesso al lavoro e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il contributo non potrà superare il 95% della spesa sostenuta nel limite massimo di 20.000,00 euro. Per il dettaglio dei requisiti e le modalità di richiesta ed erogazione: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68, DGR Veneto n. 1206/2019;
c) finanziamenti per tirocini attivati tramite i Centri per l'Impiego nell'ambito di Convenzioni di integrazione lavorativa, con l'obiettivo di un successivo inserimento lavorativo. Il rimborso, erogato da Veneto Lavoro tramite il ricorso al Fondo Regionale, è corrisposto all'azienda a seguito dell'invio della documentazione che attesti lo svolgimento dell'attività di tirocinio e la corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinante. L'indennità riconosciuta ai datori di lavoro è pari a 5 euro lordi l'ora per le ore effettivamente svolte nel periodo di tirocinio, per un massimo di 600 euro mensili. La durata massima dei tirocini finanziati è di 6 mesi;
d) finanziamenti per la realizzazione di interventi formativi per lavoratori neo assunti, con l'obiettivo di favorire il percorso di inserimento lavorativo attraverso lo sviluppo di competenze coerenti alle mansioni e ai fabbisogni aziendali. Per maggiori informazioni e per le modalità di richiesta del finanziamento: https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68, DGR Veneto n. 1206/2019.
- Fonte: Veneto Lavoro