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Il socio di cooperativa

Il socio di cooperativa

Cos'è e come si costituisce una società cooperativa

Che cos'è una società cooperativa

La società cooperativa è una società che consente di gestire in comune un'impresa con lo scopo di ottenere un vantaggio comune (finalità mutualistica) per i soci che collaborano assieme ad altri nello svolgimento di una determinata attività. Lo scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato, è la caratteristica che contraddistingue questo tipo di società rispetto alle società di persone o di capitali. Oltre allo scopo mutualistico, le cooperative sono contraddistinte da alcune peculiarità quali, ad esempio, il capitale sociale "aperto" o variabile (ovvero l'ingresso o l'uscita dei soci non comporta modifica dell'atto costitutivo), il principio "una testa = un voto" (i soci hanno uguale importanza ai fini delle decisioni prese in assemblea, indipendentemente dalle quote versate), il numero minimo di soci che deve essere pari almeno a 9. La legge n. 266/97 (detta legge Bersani) ha introdotto una forma semplificata di cooperativa: la piccola società cooperativa, che può essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore ad otto.

Come si costituisce una cooperativa

Per costituire una cooperativa è necessario un atto pubblico (presso un notaio); inoltre ci devono essere uno Statuto, che è parte integrante dell'atto costitutivo e che stabilisce le norme di funzionamento della società e un regolamento.

La cooperativa deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e all'albo delle società cooperative, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive per il tramite delle Camere di commercio.


Tipologie di cooperative

Esistono varie tipologie di cooperative, quali, ad esempio:

  • cooperative di produzione e lavoro;
  • cooperative agricole;
  • cooperative edilizie di abitazione;
  • cooperative della pesca;
  • cooperative di consumo;
  • cooperative di trasporto;
  • cooperative sociali.
     

Queste ultime, molto diffuse anche perché possono beneficiare di apposite agevolazioni, sono disciplinate dalla legge n. 381/91ed hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
  • lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento al lavoro di persone svantaggiate (tipo B).
     

Il socio lavoratore

Per quanto riguarda la disciplina del socio lavoratore di cooperativa, la prima cosa da tener presente è che i soci lavoratori di cooperativa instaurano con quest'ultima due rapporti giuridici:

  • un rapporto associativo (prevalente);
  • un rapporto di lavoro (ulteriore, che si instaura con l'adesione al rapporto associativo o anche successivamente).
     

Il rapporto associativo

Per quanto riguarda il rapporto associativo, i soci lavoratori sono "coprotagonisti" dell'andamento della società e ciò li differenzia da un normale rapporto di dipendenza da un'impresa con scopi di lucro.

Il rapporto di lavoro

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le cooperative devono definire, tramite regolamento interno approvato dall'assemblea e depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro in cui ha sede la cooperativa, la tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa (subordinato, autonomo, in qualsiasi altra forma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale), tra i soci lavoratori.

Il trattamento economico

Il trattamento economico dei soci lavoratori è costituito da un minimo, calcolato in modo diverso a seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti (socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato o con rapporto diverso da quello subordinato), e da eventuali compensi ulteriori, che possono essere deliberati dall'assemblea.

Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore

La preminenza del rapporto associativo ha riflessi anche sull'applicazione dello Statuto dei Lavoratori e, in particolare, sull'esercizio dei diritti sindacali, con delle differenze a seconda che si tratti di soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato o di soci lavoratori con rapporti diversi da quello subordinato.

Associazioni di rappresentanza

Al fine di rappresentare gli interessi delle singole cooperative, nel tempo sono state costituite associazioni di rappresentanza quali, ad esempio: Associazione generale cooperative italiane, Confederazione cooperative italiane, Lega nazionale delle cooperative e mutue, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane. Le associazioni sono anche un punto di riferimento utile per poter essere assistiti nella fase di avvio di una cooperativa.

Riferimenti normativi
Legge n. 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"