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Cosa sono i servizi per il lavoro?
I cittadini alla ricerca di un lavoro hanno a disposizione i Centri per l'impiego e gli operatori privati per ricevere informazioni e assistenza
La Regione del Veneto, con Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009, ha istituito un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici che operano nel territorio attraverso apposite strutture denominate Centri per l'impiego e operatori privati, autorizzati o accreditati secondo quanto stabilito dagli artt. 23, 24 e 25 della legge medesima.
Tale sistema:
- intende facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel territorio;
- provvede all'erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento (anche personalizzato) al lavoro, allo scopo di agevolare quanto più possibile i cittadini alla ricerca di un impiego;
- provvede all'attuazione degli interventi di politica del lavoro stabiliti a livello regionale.
In particolare, come specificato all'articolo 21 della suddetta legge, i servizi per il lavoro resi dai soggetti pubblici e privati comprendono:
- attività di accoglienza e orientamento al lavoro;
- attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;
- erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;
- rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
- intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
- funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;
- assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.
In quanto soggetti pubblici, ai Centri per l'Impiego sono inoltre riconosciute le seguenti competenze:
- l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
- il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
- il collocamento mirato dei lavoratori disabili;
- gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.