Informazioni

Informazioni

Cassa Integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga

Cassa integrazione guadagni

Cos'è la cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, chi ne ha diritto e come si richiede 

 

La Cassa integrazione guadagni consiste in una prestazione economica che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Possono usufruirne gli operai, gli impiegati e i quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. 

La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) può essere richiesta dalle aziende industriali non edili e dalle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi transitori, non imputabili all'impresa o ai dipendenti, quali ad esempio la mancanza di commesse o di materie prime, crisi di mercato e avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane continuative, più eventuali proroghe fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per maggiori informazioni visitare www.inps.it. 

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) può essere richiesta per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale di particolare rilevanza e stipula di contratti di solidarietà. È riservata ad aziende con più di 15 dipendenti dei settori industriali ed edili, dell'artigianato, dei servizi di mensa e ristorazione, delle cooperative agricole. Può inoltre essere richiesta da imprese commerciali con più di 200 dipendenti, da imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e ad agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti. La durata massima varia dai 12 mesi ai 24 mesi a seconda della causale (30 mesi per imprese del settore edilizia, escavazione e lavorazione di materiali lapidei). Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Per maggiori informazioni visitare www.inps.it. 

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cigo e Cigs) perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Il trattamento di CIGD può essere richiesto da imprese, piccoli imprenditori e cooperative sociali. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc.) versino in grave crisi occupazionale. Essa può durare al massimo 12 mesi e il suo ammontare può arrivare fino all'80% della retribuzione. La CIGD viene concessa dalle Regioni o dalle Province Autonome sulla base di risorse che, con appositi decreti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione di ciascun ente territoriale. Per maggiori informazioni visitare www.inps.it.