Informazioni

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Apprendistato a qualifica

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Conseguire una qualifica o un diploma professionale attraverso un percorso di formazione


Finalità
Attraverso tale contratto di apprendistato è possibile conseguire una qualifica, anche per assolvere l'obbligo di istruzione, o un diploma professionale alternando lavoro e studio. Ciò significa che il giovane può completare la formazione sul posto di lavoro in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale.



Destinatari
Sono destinatari delle attività di formazione tutti i soggetti di età compresa tra i 15-25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale. 

Durata del contratto
In Veneto la durata del contratto è di tre anni (più un eventuale anno per il diploma) e riguarda tutti i settori privati.

Formazione
La Regione del Veneto ha sottoscritto un accordo con le parti sociali in cui ha definito i profili formativi e il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, in base al quale la durata della formazione ammonta a 440 ore annue. Il monte ore da raggiungere all'interno e all'esterno dell'azienda si differenzia a seconda dell'età: per gli apprendisti al di sotto di 18 anni sono 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, l'inverso per i maggiorenni.

La Regione del Veneto finanzia sia la formazione esterna all'impresa sia le azioni di supporto per accompagnare l'apprendista nell'acquisizione delle competenze tecnico professionali. Per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale sono previste prove di verifica intermedie e un esame finale, con valorizzazione dell'effettiva acquisizione delle competenze. Ne consegue il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai percorsi per gli apprendisti maggiorenni che hanno già delle esperienze lavorative o formative.

I contratti collettivi definiscono modalità di erogazione della formazione aziendale.

Rispetto ai profili formativi per l'ottenimento di una qualifica o un diploma professionale i riferimenti attuali sono quelli indicati nell'allegato al decreto del 27 luglio 2011 derivato dall'accordo Stato-Regioni (Tecnostruttura).

Con il D. Lgs. 81/2015 l’apprendistato di primo livello è stato riformato mediante l’integrazione tra formazione e lavoro in un sistema duale che fa riferimento al Repertorio Nazionale delle Qualifiche.

Il nuovo contratto di apprendistato prevede la definizione di un piano formativo concordato fra l’istituzione formativa presso la quale l’apprendista sarà iscritto, l’azienda e l’apprendista stesso. Il Decreto stabilisce alcuni vincoli per la ripartizione oraria dell’attività fra formazione svolta presso l’istituzione formativa, formazione interna all’azienda e attività lavorativa. L’azienda non è tenuta al pagamento della retribuzione per le ore di attività di formazione svolta presso l’istituzione formativa, mentre per la formazione interna è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.